Statuto

Articolo 1

Costituzione

  1. E’ costituita la Fondazione con la denominazione

“FONDAZIONE ROCHE”

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato  dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede, delegazioni ed uffici

  1. La Fondazione ha sede in Roma, Via in Lucina, 17.
  2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in altri Comuni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

  1. La Fondazione è apolitica/apartitica non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, e persegue lo scopo di favorire la ricerca scientifica indipendente, l’assistenza sanitaria, l’attività delle associazioni che sostengono i pazienti ed il dibattito pubblico su tematiche istituzionali ed organizzative concernenti il sistema sanitario nazionale ed europeo.

L’attività della Fondazione sarà inizialmente concentrata, per il perseguimento dello scopo sopra indicato, nello svolgimento delle seguenti attività:
– la gestione di erogazioni liberali, con particolare ma non esclusivo riferimento al sostegno di progetti di ricerca scientifica indipendenti, da selezionare con l’ausilio di soggetti indipendenti;
– l’organizzazione di eventi e convegni nei settori della salute e della sanità, e l’organizzazione di corsi di formazione in detti settori;
– organizzazione di iniziative ed eventi intese a rafforzare il dibattito su tematiche normative, regolamentari rilevanti per il sistema della salute o per il dibattito istituzionale, nonché della salute, della medicina e della cura, al fine di favorire il dialogo ed il confronto tra interlocutori e stakeholder rilevanti nel contesto sanitario nazionale ed europeo;
– lo sviluppo di relazioni, rapporti ed interazione con le associazioni di pazienti attive nell’ambito delle aree terapeutiche rilevanti per i Soci Fondatori, al fine di agevolarne l’attività e la conoscenza delle patologie rilevanti e delle problematiche sanitarie, attraverso lo sviluppo di competenze scientifiche che ne rafforzino l’autonomia  nella rappresentazione dei loro legittimi interessi verso gli interlocutori rilevanti.

  1. La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
  2. La Fondazione, con l’osservanza delle modalità di legge, potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

Articolo 4

Attività strumentali connesse

La Fondazione, in via strumentale al conseguimento degli scopi sociali e per lo svolgimento delle attività di cui sopra, può svolgere tutte le attività strumentali, fra le quali, a titolo esemplificativo:

  1. a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. c) stipulare accordi oltre che con qualsivoglia ente nazionale, di qualsiasi natura, sia pubblico che privato, anche con associazioni ed enti senza scopo di lucro in generale, nonché movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art. 3 del presente Statuto;
  4. d) stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
  5. e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
  6. f) la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi indicati alla precedente lettera e);
  7. g) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le istituzioni, il sistema della comunicazione e dei media, nazionale e internazionale, i relativi addetti e più in generale verso tutte le componenti della la società;
  8. h) svolgere, con l’osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti utilizzando gli strumenti più idonei per il sostegno delle proprie iniziative;
  9. i) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l’espletamento della propria attività;
  10. l) stipulare contratti, convenzioni, partnership e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Articolo 5

Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo della Fondazione e successivamente incrementabile con conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti con espressa destinazione a Fondo di Dotazione;

– dai beni mobili e immobili che – pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati e accettate dalla fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, venga destinata ad incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di gestione

  1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

– dalle quote associative versate annualmente dai Soci Partecipanti;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Patrimonio;

– dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Partecipanti o da terzi che non siano espressamente destinati a patrimonio;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

  1. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso.
  3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
  4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dai singoli membri del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale eventualmente nominato ai sensi del successivo art. __, possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  5. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

  1. Sono membri della Fondazione:

– i Soci Fondatori;

– i Soci Partecipanti.

Articolo 9

Soci Fondatori

  1. Sono Soci Fondatori i soci le società Roche S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A. e Roche Diabetes Care Italia S.p.A., che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione.
  2. Ciascuno dei Soci Fondatori potrà designare, persona destinata a succedergli nella qualifica di Fondatore con le prerogative e i diritti attribuiti statutariamente ai Fondatori; a sua volta il nuovo Fondatore avrà il medesimo diritto, e così in perpetuo.
  3. I soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 10

Soci Partecipanti

  1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, previa delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo articolo 17, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.
  2. I Partecipanti potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
  3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
  4. I Partecipanti possono essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dal successivo articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 11

Assemblea dei Fondatori

  1. L’Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori.
  2. L’Assemblea dei Fondatori ha diritto di nominare il Presidente della Fondazione (salvo quanto infra indicato al successivo articolo 15), ed ha diritto di nominare tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei Fondatori, per la nomina di una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione, potrà tener conto di candidati presentati dai Soci Partecipanti.
  3. L’Assemblea dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell’Assemblea dei Fondatori non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
  4. All’Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
  5. L’Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  6. L’Assemblea dei Fondatori è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione o all’atto dell’ingresso nella Fondazione, recapiti che gli stessi Soci Fondatori dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione). La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
  7. L’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione.
  8. Anche in mancanza di convocazione l’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente.
  9. Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
  10. Delle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i fondatori.
  11. Le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
  12. Al fine del conferimento di deleghe:

– ogni Fondatore può conferire delega scritta ad un altro Fondatore;

– ciascun Fondatore non può rappresentare più di numero 3 (tre) Fondatori.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

  1. L’Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Soci Partecipanti.
  2. L’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di indicare all’Assemblea dei Fondatori una rosa di candidati per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione, fermo il fatto che il l’Assemblea dei Fondatori sarà libera di nominare anche soggetti diversi, e fermo il fatto che il Presidente della Fondazione è sempre designato e nominato dall’Assemblea dei Fondatori. Ciascun Socio Partecipante potrà indicare un solo nominativo nella rosa di candidati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Fondatori su designazione di un Socio Partecipante potrà essere revocato nel caso in cui ne faccia espressa richiesta il Socio Partecipante che ne ha segnalato il nominativo o qualora quest’ultimo cessi, a qualsiasi titolo, di essere Socio Partecipante. In questo caso l’Assemblea dei Fondatori deve provvedere a nominare un nuovo proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione secondo la procedura ordinaria di nomina ed in tempo utile perché possa partecipare alla successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione.
  3. L’Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell’Assemblea dei Partecipanti non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
  4. All’Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
  5. L’Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  6. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci Partecipanti all’atto dell’ammissione alla Fondazione, recapiti che gli stessi Soci Partecipanti dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione). La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
  7. L’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

All’Assemblea dei Partecipanti possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Fondatori diversi dal Presidente della Fondazione.

  1. Anche in mancanza di convocazione l’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituito quando sono presenti tutti i Soci Partecipanti ed il Presidente.
  2. Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
  3. Delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.

11 Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

  1. Al fine del conferimento di deleghe:

– ogni Partecipante può conferire delega scritta ad un altro Partecipante;

– ciascun Partecipante non può rappresentare più di numero 2 (due) Partecipanti.

Articolo 13

Esclusione e recesso

  1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;

– non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

  1. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

  1. I Soci Fondatori non possono mai essere esclusi, fatta salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.
  2. I Partecipanti ed i Fondatori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 14

Organi della Fondazione

  1. Sono organi della Fondazione:

– Il Presidente della Fondazione;

– Il Consiglio di Amministrazione;

– Il Direttore Generale, ove nominato;

– L’Assemblea dei Fondatori;

– L’Assemblea dei Partecipanti;

– il Comitato Scientifico, ove istituito;

– Il Revisore Legale, ove nominato.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

  1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea dei Fondatori, ad eccezione del primo Presidente che è stato nominato all’atto della costituzione della Fondazione ed è la Senatrice Mariapia Garavaglia.
  2. Il primo Presidente della Fondazione nominato in sede di atto costitutivo resterà in carica 3 anni e può essere riconfermato anche per più mandati.
  3. Il Presidente della Fondazione è Presidente dell’Assemblea dei Fondatori, dell’Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto in tutte le sedi.
  4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
  5. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario e, al fine di consentire il conseguimento degli scopi di cui all’art.3, ha la facoltà di impegnare la Fondazione entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione e di adottare in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia nominato un Direttore Generale ai sensi del successivo art.16.5, quest’ultimo ha l’obbligo di relazionare al Presidente in merito all’attività svolta, con periodicità trimestrale, fatta salva la facoltà del Presidente di chiedergli e aggiornamenti e informazioni ritenuti necessari per l’esercizio della propria carica, accedendo direttamente agli atti e documenti della Fondazione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 10 (dieci).
  2. Nel rispetto di quanto sopra indicato:

– il numero complessivo dei membri del primo Consiglio di Amministrazione è determinato dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione;

– il numero complessivo dei membri di ogni Consiglio di Amministrazione successivo al primo è determinato dall’Assemblea dei Fondatori.

Fermo quanto previsto al precedente articolo 15.1, l’Assemblea dei Soci Fondatori nomina l’intero Consiglio di Amministrazione. Come sopra precisato, l’Assemblea dei Fondatori, per la nomina di una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione, potrà tener conto di candidati presentati dai Soci Partecipanti.

  1. I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dell’organo che li ha nominati, o dimissioni e possono essere confermati di triennio in triennio.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto o l’organo che lo ha nominato provvederà alla nomina di altro consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

  1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. I Consiglieri delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza della Fondazione. Per la gestione ordinaria il Consiglio di Amministrazione può delegare un suo componente (l’Amministratore Delegato), il quale, nei limiti delle funzioni ad esso delegate, avrà la rappresentanza della fondazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

– deliberare l’ammissione, con la qualifica di Socio Partecipante, dei soggetti che abbiano fatto richiesta di partecipare con detta qualifica alla Fondazione;

– stabilire le linee generali e le direttive dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

– determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei Partecipanti;

– identificare i settori di attività della Fondazione;

– approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

– predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;

– delegare specifici compiti ai Consiglieri;

– nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico, nonché Comitati tecnici o di studio o di beneficenza, i quali, nel loro funzionamento, saranno disciplinati secondo quanto previsto dal successivo articolo 18 in ordine al comitato scientifico;

– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;

– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio nei limiti imposti dalle vigenti leggi;

– determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;

– deliberare eventuali modifiche statutarie ferma l’immodificabilità dello scopo della fondazione;

– deliberare in merito all’esclusione dei Soci Partecipanti in base a quanto stabilito dal presente Statuto;

– deliberare la nomina di un Direttore Generale, a cui attribuire lo svolgimento di alcune attività inerenti l’amministrazione ordinaria della Fondazione, con particolare ma non esclusivo riferimento alla realizzazione di iniziative, progetti ed attività rientranti negli scopi della Fondazione, sottoscrivendo i relativi atti, sottoscrivendo gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutte le attività entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può delegare il Direttore Generale ad interagire con i Soci Fondatori e gli eventuali Soci Partecipanti, nonché a coordinare il personale, i collaboratori e i consulenti della Fondazione, occupandosi altresì della determinazione dei loro compiti e mansioni. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare il Direttore Generale a curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

– deliberare in merito all’assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente.

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all’anno d’iniziativa del Presidente della Fondazione (che è presidente del Consiglio) o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

  1. Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell’ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all’atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Anche in mancanza di convocazione il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Presidente.
  2. Salve le diverse maggioranze previste nel presente statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i consiglieri presenti designano il presidente della riunione.

Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri quali Soci Partecipanti della Fondazione, e le modifiche dello Statuto (ferma l’immodificabilità dello scopo) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  1. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.
  2. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
  3. Al fine del conferimento di deleghe:

– ogni componente il Consiglio di Amministrazione può conferire delega scritta ad un altro consigliere; tale delega non può poi essere trasferita ad altro consigliere;

– ogni consigliere non può portare più di due deleghe.

Articolo 17

Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dal Consiglio d’Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo e massimo sopra indicato.
  2. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
  3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.
  4. Il Comitato Scientifico è convocato d’iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste all’art 17 per il Consiglio di Amministrazione.
  6. I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.

Articolo 18

Revisore Legale

  1. Salvo quanto previsto nell’atto di costituzione della Fondazione, il Revisore Legale, se nominato dall’Assemblea dei Fondatori, è composto da persone iscritte nell’apposito Registro dei Revisori Legali.
  2. Il Revisore Legale è organo consultivo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
  3. Il Revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
  4. Il Revisore Legale può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro del Revisore Legale.
  5. Il Revisore Legale resta in carica 3 esercizi e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio della sua carica, e può essere riconfermato.

Articolo 19

Scioglimento

  1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento ad altre organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti

Articolo 20

Vigilanza

  1. Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 21

Clausola di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizione del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.